Art. 15.
(Registro dei praticanti).

      1. Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione di investigatore privato e che hanno compiuto diciotto anni di età.
      2. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b). Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione dell'investigatore privato presso cui si intende svolgere la pratica ai sensi dell' articolo 16, comprovante l'effettivo inizio della pratica stessa.